Regolamento Droni

Operatori Riconosciuti e Prestazioni a Titolo Oneroso

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Operatori Riconosciuti e Prestazioni a Titolo Oneroso

Si sente spesso divagare su ciò che sia consentito fare o meno con i Droni e su quali siano le reali distinzioni tra coloro che abbiano conseguito con successo l’iter per diventare Operatore SAPR e chi no.
Ma in sostanza, che differenza c’è tra gli Operatori Riconosciuti e quelli Non Riconosciuti?
Tralasciando il processo che porta l’operatore al riconoscimento da parte dell’ Enac ( approfondiremo l’argomento in un successivo articolo), la sostanziale differenza si evince nella possibilità di effettuare operazioni c.d. SPECIALIZZATE o meno.

Cosa sono le Operazioni Specializzate?

Le OPERAZIONI SPECIALIZZATE sono le attività che prevedono l’effettuazione, con il proprio SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.
Il regolamento, parlando di SAPR, presuppone dunque che se si impiegano Aeromobili a Pilotaggio Remoto per lavori a titolo oneroso occorre che il pilota sia in REGOLA e che, quindi, abbia conseguito il “patentino” (attestato teorico e pratico), abbia assicurato il proprio APR, abbia superato la visita medica e che sia stato riconosciuto ed autorizzato dall’Enac per le operazioni specializzate.
L’art. 1 comma 3

, infatti, precisa che “i mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni SPECIALIZZATE o in attività scientifiche, di sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento”

Cosa si intende per Prestazione a Titolo Oneroso?

Parlando di Prestazioni a Titolo Oneroso verrebbe facile pensare a quelle prestazioni lavorative svolte per conto terzi dietro un corrispettivo in denaro o di altra natura

. In realtà, citando una celebre frase del film Matrix, “la tana del bianconiglio è molto più profonda”.
Alle sopracitate prestazioni vanno aggiunte, infatti, anche le attività svolte a titolo apparentemente gratuito ma che siano SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA.

Per spiegare il concetto facciamo degli esempi :
Tizio, pilota NON in regola con quanto previsto dal regolamento ENAC, accetta di svolgere delle riprese paesaggistiche a favore dell’amico CAIO (fotografo professionista) che userà alcuni suoi video destinandoli alla vendita. In virtù dell’amicizia che lega Tizio a Caio, il primo decide di svolgere la prestazione a titolo completamente GRATUITO.
Se vi state chiedendo se in tal caso Tizio sarebbe esonerato dal rispetto della normativa ENAC la risposta è NO. Infatti, benché svolta gratuitamente, la ripresa è destinata ad essere commercializzata, quindi suscettibile di valutazione economica.

Facciamo un altro esempio:
Sempronio è titolare di un hotel a 4 stelle. Ha acquistato un Drone per puro piacere personale e non è in regola con quanto previsto dall’ENAC per poter svolgere operazioni specializzate.
Decide di utilizzare il suo modello per delle riprese che mostreranno il suo Hotel, con l’intenzione di pubblicarle su internet per finalità pubblicitarie.
Può farlo?
Anche in questo caso la risposta è NO perché tali riprese sono suscettibili di valutazione economica essendo destinate ad essere diffuse per pubblicizzare una attività commerciale.

Un ultimo esempio:
Tizio è amministratore di una pagina Facebook.
Tale pagina viene utilizzata per pubblicizzare svariate attività commerciali.
Per accrescere i suoi “like” decide di avvalersi di piloti (senza corrispondergli alcun compenso) NON presenti nella lista degli operatori riconosciuti da Enac, al fine di pubblicare video aerei che verranno probabilmente condivisi dagli utenti e che garantiranno alla pagina maggiore visibilità.
Anche se in questo caso ci troviamo ai confini della normativa, teoricamente tali riprese dovrebbero essere svolte da personale in regola, in quanto i lavori sono comunque suscettibili di valutazione economica in quanto destinati ad accrescere le visual

di una pagina utilizzata per promuovere attività commerciali.

CONCLUSIONI

In modo molto semplicistico, le riprese realizzate per HOBBY, da chiunque non abbia conseguito l’iter per diventare un operatore SAPR, non possono essere pubblicate se esse possano essere utilizzate per finalità commerciali, sia presenti che future, e quindi essere suscettibili di valutazione economica.

Fonti Normative:
Art. 1 comma 3 (regolamento Enac ed. 2 12/2015)
Art. 7 commi 2 e 3 (regolamento ENAC ed. 2 12/2015)

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