Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande poste per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e gli verrà poi dedicato un articolo.
La prima domanda che ci è arrivata è una doppia domanda: Quando è necessario conseguire l’attestato per pilotare un Drone e qual’è la differenza tra Aeromodello ed Aeromobile?
Riguardo a tali quesiti è fondamentale analizzare le indicazioni offerte dal Regolamento Enac (ultima versione a seguito dell’emendamento n. 3 del 24.03.2017) e precisamente dall’art. 1, comma 2.
Quest’ultimo dispone che: “Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione distingue, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.”
Il comma 3 precisa che: “I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento”
Infine, al comma 4 chiarisce che: “Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il presente Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei
”.In sostanza, il discrimine tra un Apr/Sapr (aeromobili), la cui conduzione è subordinata al possesso di un Attestato di Pilota o Licenza di Pilota (in base al peso ed al tipo di volo) ed un Aeromodello, sembrerebbe risiedere nella diversità di utilizzo delle due macchine; un utilizzo, professionale e/o scientifico per il primo, uno scopo ricreativo e sportivo, con pilotaggio a vista e controllo diretto da parte del pilota, per il secondo.
Pertanto solo per i primi è necessario il conseguimento di un attestato o licenza
(differenza in base al peso ed al tipo di volo: VLOS per il primo art. 24, anche in BVLOS per il secondo, art. 26).Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
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BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544
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