Differenza tra Vlos, Bvlos e EVlos

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VLOS, BVLOS E EVLOS
DIFFERENZE E PARTICOLARITA’

Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande inviate per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e poi gli verrà dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Qual’è la differenza tra Vlos, Bvlos e EVlos?

LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO

Come precisato nelle precedenti relazioni, il discrimine tra un aeromodello e un Apr/Sapr è il diverso utilizzo che si fa del primo rispetto al secondo; ovvero, un uso ricreativo per l’aeromodello, un utilizzo professionale e/o scientifico per il secondo.

Tutte le operazioni condotte nel secondo caso sono definite operazioni specializzate o di ricerca e sviluppo; a seconda del luogo in cui si opera, del peso del Apr, sono considerate specializzate critiche e non critiche (artt.9 e 10 Regolamento Enac) a meno che non si utilizzi un Sapr dal peso minore o uguale a 2kg, in questo caso, come sancito dall’art. 12, le operazioni specializzate non sono considerate critiche in ogni scenario operativo.

L’utilizzo dell’Apr/Sapr, quindi, deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Enac e dal Codice della Navigazione (per motivi di semplificazione non citeremo anche le fonti europee).

Per la precisione, il Regolamento Enac, alla Sezione V (quinta), intitolata “Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo” prevede diversi tipi di volo nell’utilizzo dell’Apr/Sapr e lo specifica in diversi suoi articoli.

L’art.24 così cita: “Art. 24 Operazioni in VLOS
1. Nelle operazioni in VLOS il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo diretto con l’APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
2. Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un’altezza massima di 150 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m, e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall’ENAC a seguito della presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell’operatore SAPR.

3. In caso di perdita del contatto visivo del SAPR, entro i limiti orizzontali e verticali consentiti, il pilota deve terminare il volo il prima possibile.
4. Ad eccezione di quanto prescritto nel successivo comma 6, le operazioni dei SAPR non possono essere condotte:
a) all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
b) all’interno dei CTR, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 5;
c) all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite.

5. Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL.
Regolamento
6. Nel caso sia necessario condurre operazioni in condizioni che non possano soddisfare i criteri di cui ai precedenti commi 4a), 4b) e 5, le operazioni sono condotte, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC. Nel caso sia necessario operare negli spazi aerei di cui al precedente comma 4c), le operazioni sono soggette a specifica autorizzazione, secondo le procedure pubblicate dall’ENAC

L’art. 25 afferma: “Operazioni in EVLOS
1. Nelle operazioni in EVLOS, condotte entro i limiti orizzontali e verticali VLOS o oltre tali limiti se autorizzati, il pilota mantiene la responsabilità di evitare collisioni, adottando metodi alternativi per mantenere il contatto visivo con il SAPR. Tale responsabilità può essere assolta attraverso l’osservazione visiva mediante l’impiego di osservatori e/o stazioni di pilotaggio supplementari. Le operazioni EVLOS possono essere condotte a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’ENAC.
2. Le operazioni in EVLOS, sono condotte secondo le stesse modalità e con le stesse limitazioni delle operazioni in VLOS, ovvero in accordo a quanto stabilito nel precedente art. 24

Infine all’art. 26: “Operazioni in BVLOS -:
1. Le operazioni in BVLOS sono condotte oltre i limiti orizzontali e verticali VLOS, ovvero a distanze tali per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le collisioni mediante osservazione visiva. Le operazioni in BVLOS necessitano di sistemi e procedure per il mantenimento della separazione e per evitare le collisioni che richiedono l’approvazione da parte dell’ENAC.
2. Le operazioni in BVLOS possono richiedere l’uso di spazi aerei segregati (temporanei o permanenti), fermo restando le limitazioni e le condizioni di utilizzo individuate dall’ENAC, sulla base della tipologia delle operazioni e delle risultanze della valutazione del rischio effettuata dall’operatore SAPR
”.

Le diverse tipologie di volo, quindi, hanno un’importanza rilevante, non solo per le questioni strettamente collegate alla navigazione aerea, ma anche per ciò che riguarda le operazioni consentite da chi è titolare dell’attestato da pilota, rispetto, invece, a chi possiede la Licenza.

Il titolare dell’attestato, potrà condurre solo Apr/Sapr dal peso massa operativa al decollo inferiore o uguale a 25 kg e in condizione di volo VLOS (a parere di chi scrive anche EVLOS, in mancanza di una espressa previsione nel Regolamento Enac);
in caso di volo BVLOS (in sostanza volo fpv – First-person view o con sistemi simili) o con mezzi Apr/Sapr dal peso con massa al decollo uguale o maggiore a 25 kg, sarà necessaria la Licenza di pilota.

Quindi, tralasciando i particolari relativi alle procedure relative alle varie autorizzazioni, ai requisiti di sicurezza, alle deroghe concesse da Enac, al volo in zone con limitazioni alla navigazione aerea, alla presenza di aeroporti a meno di 5 km e così via, si potrebbe affermare che il volo VLOS viene ritenuto quello meno complicato e pericoloso da effettuare e, per tale motivo, consentito, anche al solo possessore di attestato di pilota ed entro i limiti di di 150 metri di quota e 500 di raggio, salvo le limitazioni relative alle CTR.

Le operazioni condotte in EVLOS, sono operazioni, essenzialmente, condotte con le stesse modalità del volo VLOS, in più, vi è l’ulteriore accortezza della presenza di osservatori che possono intervenire nell’aiutare il pilota a non perdere il contatto visivo con l’Apr o piloti secondari, pronti ad intervenire nel caso in cui il pilota principale, perda il controllo dell’Apr.

Infine, per ciò che attiene le operazioni in BVLOS con Apr/Sapr sono operazioni che prevedono il pilotaggio oltre le distanze che consentirebbero il contatto diretto visivo da parte del pilota.
Un volo BVLOS, può essere, sicuramente, un volo con sistemi FPV o con ulteriori sistemi tecnologici che consentano di condurre il mezzo, senza un contatto visivo diretto.

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
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