Differenza tra Autorizzazione e Dichiarazione ai fini del Regolamento ENAC

Qual’è la differenza tra Autorizzazione e Dichiarazione ai fini del Regolamento ENAC

Qual’è la differenza tra Autorizzazione e Dichiarazione nel Regolamento ENAC ?


Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande inviate per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e poi gli verrà dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Qual’è la differenza tra Autorizzazione e Dichiarazione ai fini del Regolamento ENAC?


LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO


Come abbiamo più volte chiarito, l’utilizzo di un Sapr/Apr ai fini “non ludici” è consentito solo a chi è titolare di attestato di pilota o di licenza di pilota (leggi il nostro articolo qui).
Unica eccezione, la conduzione di un Apr/Sapr di cui all’art. 12, comma 5, ovvero il famoso “trecentino”, prevista anche in assenza dell’attestato di pilota (leggi il nostro approfondimento qui).

Prima di inizare operazioni specializzate critche o non critiche (artt 9 e 10) con un Apr/Sapr è necessario inviare all’Enac, nel primo caso, una richiesta di autorizzazzione, nel secondo, una dichiarazione.


LA DICHIARAZIONE


La dichiarazione è essenzialmente un’autocertificazione con la quale “l’operatore” precisa di dover compiere attività non critiche così come indicato dall’art 9 Regolamento ENAC e, alcomma 2, di attestare “la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati.”
Di seguito, è importante precisare che, l’operatore, coì come previsto dal comma 3 del suddetto articolo, “è responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.


L’ AUTORIZZAZIONE


La richiesta di autorizzazione, prevista per iniziare operazioni specializzate critiche, quelle non previste dall’art. 9, necessita di taluni requisiti espressamente indicati dall’art. 10 del Regolamento Enac:

3.Le operazioni specializzate critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di sicurezza coerente con l’esposizione al rischio, con riferimento alle operazioni dell’aviazione generale. Il livello di sicurezza di tali operazioni è determinato dall’insieme dei contributi forniti dal SAPR, dal pilota, dalle procedure operative e di gestione delle attività di volo, dalle condizioni ambientali e dagli altri elementi essenziali per determinare un impiego sicuro di tali mezzi, inclusa la corretta attuazione del programma di manutenzione. Il sistema nel suo complesso deve pertanto assicurare un livello di affidabilità minimo compatibile con il quadro sopra delineato e adeguato al conseguimento di appropriati livelli di sicurezza in relazione alla tipologia di operazioni.

4. Per l’effettuazione di operazioni critiche il SAPR deve essere dotato di un mezzo di terminazione del volo la cui funzionalità sia indipendente dal sistema primario di comando e controllo del mezzo. La quota minima di volo da tenere deve essere determinata per ogni sistema di terminazione del volo in modo tale da garantirne l’efficacia.

5. Per le operazioni specializzate critiche che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni e nel buffer, a meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, un adeguato livello di sicurezza può essere dimostrato tramite l’utilizzo di due sistemi indipendenti e dissimilari, di comando e controllo e di terminazione del volo. Il sistema di terminazione del volo deve consentire, quando attivato, la terminazione del volo all’interno dell’area di buffer.

6. A meno di quanto previsto al successivo comma 7, è consentito il sorvolo delle aree urbane in condizioni VLOS ai SAPR che dimostrino un accettabile livello di sicurezza. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di:
a) un sistema primario di comando e controllo il cui software sia conforme agli standard aeronautici di cui alla specifica EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità progettuale D; standard alternativi possono essere accettati dall’ENAC ove soddisfino gli stessi obiettivi di affidabilità,
b) sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o a mitigarne gli effetti, e
c) un sistema di terminazione del volo il cui comando sia indipendente e dissimilare dal sistema di comando e controllo e che, ove attivato, consenta una moderata esposizione a potenziali danni da impatto.
Fermo restando i divieti di sorvolo di asssembramneti per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone, anche in spazi chiusi (commi 7 e 8).

Qual’è la differenza tra Autorizzazione e Dichiarazione ai fini del Regolamento ENAC
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ELEMENTI ESSENZIALI PER LE RICHIESTE


All’Art. 11 del Regolamento Enac, intitolato Autorizzazione e dichiarazione, si approfondiscono quelli che sono gli elementi essenziali della richiesta di autorizzazione e della dichiarazione.

Così, di seguito, ai commi:

1. La capacità dell’operatore del SAPR di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall’ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni critiche. Nei casi di operazioni non critiche, tale capacità viene dichiarata dall’operatore secondo le modalità previste nel precedente art. 9.

2. L’autorizzazione o la dichiarazione, come applicabile, copre tutti gli aspetti inerenti la sicurezza delle operazioni del SAPR (mezzo aereo, operazioni di volo, piloti). La domanda di autorizzazione o la dichiarazione per l’effettuazione di operazioni specializzate può essere presentata all’ENAC solo dopo che l’operatore abbia completato con esito positivo la relativa attività di volo sperimentale propedeutica alle operazioni in accordo alle previsioni di cui al successivo comma 5.

3. L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività e dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le attività di volo e la manutenzione dei sistemi. Il manuale include le modalità con cui l’operatore effettua l’analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative mitigazioni.

4. L’attività sperimentale propedeutica è condotta dal pilota che l’operatore intende impiegare e consente di stabilire una adeguata capacità di controllo del mezzo da parte del pilota stesso, indagando l’inviluppo di volo in cui l’APR sarà utilizzato e in modo particolare le manovre di emergenza. Essa è finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza.

5. L’attività sperimentale propedeutica è condotta in aree non popolate da piloti in possesso di Attestato di cui all’art. 21, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 24; essa non necessita di preventiva comunicazione all’ENAC. E’ responsabilità del pilota far sì che le condizioni per l’effettuazione delle attività sperimentali siano rispettate.

6. L’operatore, oltre a soddisfare le disposizioni generali di cui alla Sezione VI, ha l’obbligo di registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad esse associate.

7. L’operatore ha l’obbligo di fornire all’ENAC, su base annuale, i dati relativi alle attività svolte secondo le indicazioni dell’Ente.

8. Per ottenere l’Autorizzazione, l’operatore presenta all’ENAC specifica domanda nella quale attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. Alla domanda allega la documentazione contenente:
a) i dati della targhetta identificativa del SAPR, la descrizione e la configurazione del sistema da impiegare, nonché le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un impiego sicuro ovvero la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, nel caso di SAPR in possesso di Certificazione di Progetto (Art. 13);
b) i risultati delle prove dell’attività sperimentale iniziale;
c) la tipologia delle operazioni specializzate che intende svolgere;
d) i risultati dell’analisi del livello di rischio associato alle operazioni previste, eseguita al fine di sostanziare la sicurezza delle stesse;
e) il manuale di volo dell’APR o documento equivalente;
f) il programma di manutenzione del SAPR;
g) il manuale delle operazioni, inclusa la descrizione delle modalità di valutazione e gestione del rischio.




9. L’ENAC rilascia l’autorizzazione al completamento con esito positivo della valutazione della documentazione prodotta da parte dell’operatore per sostanziare la capacità di effettuare l’attività in sicurezza. Nell’ambito delle valutazioni, l’ENAC si riserva di richiedere l’effettuazione di ulteriori analisi e prove e di condurre eventuali ispezioni.

10. L’autorizzazione o la dichiarazione rimangono valide, purché le operazioni siano condotte nell’ambito delle condizioni e limiti dell’autorizzazione o della dichiarazione. Decade nel caso che siano apportate modifiche al sistema o effettuate operazioni al di fuori delle previsioni dell’autorizzazione/dichiarazione.

11. L’operatore ha l’obbligo di comunicare all’ENAC i dati e le informazioni aggiornate delle operazioni autorizzate o oggetto di dichiarazione, richiedendo, se del caso, le corrispondenti variazioni dell’autorizzazione o modificando la dichiarazione per operazioni non critiche. L’ENAC si riserva la facoltà di condurre verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le attività riferibili a questa sezione.

12. Per l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra, l’operatore può avvalersi di organizzazioni riconosciute dall’ENAC, inclusa l’effettuazione dell’attività sperimentale necessaria e la predisposizione della documentazione relativa la dichiarazione.

Procedura che si attiva inviando telematicamente la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione, ai seguenti indirizzi pec:
1) protocollo@pec.enac.gov.itrichiesta di autorizzazione;
2) servizionline@pec.enac.gov.itper la dichiarazione.

V’è da precisare che L’Enac ha provveduto, in base alle richieste di autorizzazione fino ad ora pervenute, a tipizzare alcune operazioni critiche, sintetizzandole in Scenari standard (https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-22158831.html) in modo da semplificare anche la procedura per i richiedenti l’autorizzazione.

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544






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