Un Drone può trasportare Materiale Infiammabile e/o Prodotti Chimici?

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E’ possibile il trasporto di materiale infiammabile o chimico su un Drone?


Grazie alla collaborazione con l’Avv. Danilo De Nigris inauguriamo un nuova rubrica dedicata al Regolamento Enac.
Le domande inviate per mail (infodronesit@gmail.com) o sul nostro gruppo ufficiale Facebook saranno oggetto di studio e poi gli verrà dedicato un articolo.
La domanda che ci è stata posta oggi è la seguente: Un Drone può trasportare Materiale Infiammabile e/o Prodotti Chimici?





LA RISPOSTA DELL’AVVOCATO


Come abbiamo più volte precisato, l’utilizzo di un Apr/sapr può essere attuato per scopi professionali e/o scientifici, in caso, contrario, se utilizzato per scopi ludici, saremo in presenza di un aeromodello.
Fra gli scopi professionali consentiti, il Regolamento Enac, fa esplicito riferimento all’impiego agricolo.
A tal fine, sembrerebbe possibile (vedi a tal punto Faq Enac https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28Droni%29/FAQ/index.html#5) il trasporto di merci pericolose come fitofarmaci e pesticidi.

A parere dello scrivente tale attività, sarebbe da valutare come specializzata critica alla luce della pericolosità dell’oggetto trasportato (benchè, per la modalità di volo e peso, possano rispettarsi tutti i requisiti previsti dall’art. 9 del regolamento Enac) risulando necessario l’iter procedurale previsto dagli artt. 10 e 11 Regolamento Enac.
Inoltre, alla normativa base del Regolamento Enac (Codice della Navigazione, Regole dell’aria ecc) sarebbe applicabile il Regolamento per il trasporto aereo delle merci pericolose di cui alla “Disposizione n. 50/GENDISP/DG del 31.10.2011”.

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Quest’ultimo è il risultato della ricezione, con atto regolamentare, di standard internazionali come l’Annesso 18The Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, con il quale sono state stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea (emanato dall’ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita con la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944).
L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità alle disposizioni di dettaglio contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito indicate come T.I.).
L’Annesso 18, inoltre, richiede che le merci pericolose vengano trasportate in conformità alle disposizioni di dettaglio contenute nel Doc 9284 ICAO “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” (nel seguito indicate come T.I.).

L’Italia ha aderito alla convenzione di Chicago con il Decreto Legislativo 6 marzo 1948 n° 616. In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 461 del 4 luglio 1985, sono stati recepiti i principi generali contenuti negli Annessi ICAO, rinviando a successivi provvedimenti l’adozione delle relative disposizioni tecniche attuative.
Con il Decreto Legislativo n° 250 del 25 luglio 1997, viene attribuito all’ENAC il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nel settore dell’aviazione civile in ambito nazionale.
L’articolo 690 del Codice della Navigazione, prevede che gli Annessi ICAO possano essere recepiti attraverso atti amministrativi dell’ENAC, mediante l’emanazione di regolamenti tecnici.
Il presente Regolamento costituisce il dispositivo regolamentare di recepimento dell’Annesso 18 in Italia ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea.

Tralasciando, per ragioni di brevità, gli articoli del suindicato Regolamento che precisano le fonti normative recepite, occorre considerare quelli che, ponendo delle eccezioni al divieto di trasporto di merci pericolose, consentono il trasporto delle stesse a determinate condizioni e per talune attività;
tra questi, l’art. 5, denominato “Eccezioni e Limitazioni”, afferma che:
Il divieto di trasporto per via aerea non si applica alle merci pericolose per le quali le T.I. prevedono le eccezioni, ovvero la possibilità che esse vengano caricate, trasportate o detenute da persone a bordo di un aeromobile quando:
lett a…………..
lett b………….
lett c…………..
lrtt d………….
lett e……………….
lett f:vengano utilizzate per lo spargimento in volo in attività agricole, forestali o di controllo dell’inquinamento
lett g…………..

All’art. 5.2, poi si pongono alcune limitazioni:
Le merci pericolose di cui ai punti d), e) ed f) del precedente paragrafo 5.1, possono essere trasportate a bordo di un aeromobile solo se si verificano le seguenti circostanze e nel rispetto delle condizioni previste dalle T.I.:
a) devono o potrebbero essere impiegate durante uno specifico volo;
b) devono o potrebbero essere impiegate durante un volo successivo dello stesso aeromobile, quando non sia possibile effettuarne il caricamento durante la fase di transito tra i due voli;
c) siano richieste su un volo precedente dello stesso aeromobile e non sia possibile effettuarne lo sbarco al termine del volo stesso.

L’art.7.2 precisa che:
L’operatore aereo o il suo agente devono adottare tutte le azioni ritenute necessarie, al fine di impedire che articoli e/o sostanze identificabili come merci pericolose, non correttamente classificate in accordo al precedente paragrafo 7.1, vengano imbarcate sugli aeromobili“, e all’art 7.3 che “Le definizioni dettagliate delle classi di merci pericolose sono contenute nelle T.I.. Le classi identificano i rischi potenziali che il trasporto di merce pericolosa per via aerea comporta.”
Viene, inoltre, precisata l’importanza di un confezionamento particolare delle merci pericolose trasportate così come indicato nelle istruzione contenute nel TI (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air).

L’art. 8 di seguito enuncia che :
8.2 I colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose devono essere:
a) adeguati al tipo di merce pericolosa che dovranno contenere e, ove sia previsto il contatto diretto, devono essere resistenti agli agenti chimici prodotti da tale merce;
b) rispondenti ai requisiti contenuti nelle T.I. relativamente alle caratteristiche tecniche (inclusi i sistemi di chiusura), alle specifiche costruttive, alle specifiche dei materiali da impiegare per la costruzione degli involucri e devono essere sottoposti ai test specificati nelle T.I. stesse, al fine di prevenire perdite e/o danneggiamenti che potrebbero essere causati, nelle normali condizioni di trasporto, da variazioni di temperatura, umidità, pressione o dalle vibrazioni;
c) adeguatamente vincolati e protetti con materiale antiurto e/o assorbente, qualora vengano confezionati all’interno di un sovraimballaggio esterno, al fine di evitare perdite, danneggiamenti o movimenti indesiderati durante le normali condizioni di trasporto per via aerea. Il materiale antiurto o assorbente impiegato, non deve reagire pericolosamente con la merce trasportata in caso di contatto.
8.3 Prima del loro impiego per contenere merci pericolose, i colli, i sovraimballaggi o i contenitori devono essere ispezionati al fine di accertare l’assenza di danni. Qualora essi vengano riutilizzati, devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per evitare la contaminazione della successiva merce. Le identificazioni (etichette, marcature, istruzioni) relative al precedente impiego, devono essere rimosse.
8.4 Colli, imballaggi o contenitori vuoti che presentano residui interni della merce pericolosa precedentemente contenuta, qualora ciò possa costituire un pericolo, devono essere perfettamente chiusi e trattati in accordo al rischio che essi costituiscono.
8.5 I colli, gli imballaggi o i contenitori non devono presentare, al loro esterno, alcuna traccia della merce pericolosa in essi contenuta.

Essenziale alla luce del presente Regolamento (art. 9) è l’opposizone di un’etichetta sui “colli, i sovraimballaggi ed i contenitori impiegati per il trasporto aereo di merci pericolose” e che “vengano etichettati e marcati in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., salvo quanto diversamente specificato nelle T.I. Stesse”.

All’art.9.2 si chiarisce che:
Tutti i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori destinati al trasporto aereo di merci pericolose, costruiti e confezionati in accordo a specifici requisiti previsti dalle T.I., devono mostrare, in modo visibile al loro esterno, le relative marcature previste dalle T.I. stesse, indicanti la rispondenza a tali requisiti“.
Al 9.3 che:
Nessun collo, sovraimballaggio o contenitore dovrà essere identificato con le marcature previste dalle T.I., se esso non risulta rispondente ai pertinenti requisiti di costruzione e confezionamento previsti dalle T.I. stesse“.
L’art. 10 (10.1, 10.2, 10.3), invece, si occupa della documentazione di accompagnamento della merce trasportata, affermando che:
La documentazione di trasporto deve includere una dichiarazione firmata dalla persona che offre le merci pericolose per il trasporto, attestante che le merci stesse sono state interamente ed accuratamente descritte per mezzo dei relativi “proper shipping name” e che esse sono classificate, confezionate, identificate, marcate, etichettate ed in condizioni idonee per il trasporto per via aerea, in accordo ai regolamenti applicabili.
Una copia della documentazione di trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1 deve essere resa disponibile a terra, in accordo alle disposizioni contenute nelle T.I.. Nel caso di trasporto aereo di materiale radioattivo o fissile, il provvedimento di autorizzazione deve essere tenuto a bordo dell’aeromobile“.

Ancora all’art.11 (11.1, 11.2, 11.3) si definiscono quelli che sono i controlli da effettuare da parte dell’operatore aereo, stabilendo che:
11.1 L’ operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose sono accettate per l’imbarco sugli aeromobili a condizione che:
a) esse siano accompagnate dalla documentazione di trasporto prevista dal precedente Art. 10, salvo quanto diversamente indicato nelle T.I.;
b) i colli, i sovraimballaggi ed i contenitori contenenti le merci pericolose, siano stati ispezionati in accordo alle procedure previste dalle T.I. e trovati in condizioni idonee per il trasporto;
c) siano rispettate tutte le altre condizioni e limitazioni previste dalle T.I..
11.2 L’operatore aereo o il suo agente devono sviluppare ed impiegare appropriate liste di controllo per l’accettazione delle merci pericolose destinate all’imbarco sugli aeromobili, il cui contenuto sia rispondente a quanto previsto dalle T.I..
11.3 L’operatore Aereo o il suo Agente devono assicurare che nessuna delle merci pericolose, il cui trasporto per via aerea è proibito dalle T.I., venga accettata per l’imbarco sugli aeromobili.

Ulteriori incombenze a carico dell’operatore vengono stabilite dall’artt. 12 (Ispezione delle merci pericolose per l’imbarco sugli aeromobili), il quale precisa che:
12.1 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, sovraimballaggi o contenitori contenenti merci pericolose, non vengano imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, a meno che essi siano stati ispezionati immediatamente prima di essere imbarcati sugli aeromobili o caricati su ULD, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I. e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.
Analoghe ispezioni devono essere eseguite su ULD contenenti merci pericolose, immediatamente prima di essere imbarcati sugli aeromobili.
12.2 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose, vengano ispezionati subito dopo essere stati sbarcati dagli aeromobili o scaricati da ULD, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., e trovati esenti da perdite e/o danneggiamenti.
12.3 L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare, in accordo alle procedure ed istruzioni contenute nelle T.I., che qualora colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose presentino perdite e/o danneggiamenti:
a) essi vengano rimossi dall’aeromobile attraverso l’intervento delle organizzazioni o delle autorità aeroportuali preposte;
b) i colli, gli imballaggi o i contenitori danneggiati vengano eliminati in modo da non essere più impiegati per il loro imbarco sugli aeromobili;
c) in caso di perdite, che nessun altro collo, sovraimballaggio o contenitore imbarcato sull’aeromobile sia stato contaminato e che il resto della merce sia in condizioni idonee per il trasporto per via aerea;
d) vengano ispezionate, per danneggiamenti e/o contaminazione, le postazioni dell’aeromobile dove erano stivati i colli, gli imballaggi o i contenitori rimossi a causa di perdite e/o danneggiamenti.
12.4 L’operatore aereo deve assicurare che ogni contaminazione riscontrata sugli aeromobili, come risultato di una perdita da o danneggiamento a colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose, venga prontamente rimossa.
12.5 L’operatore aereo deve assicurare che ogni aeromobile contaminato da materiale radioattivo venga immediatamente ritirato dal servizio operativo, fino a quando il livello di radiazioni su ogni superficie accessibile e la contaminazione residua risultino non superiori ai valori specificati nelle T.I..




Precise indicazioni riguardo al caricamento delle merci pericolose a bordo dell’aeromobile, vengono definite dall’art 13 (13.1, 13.2, 13.3 e 13.4).
Questo stabilisce che:
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che le merci pericolose destinate al trasporto aereo, vengano stivate e fissate a bordo degli aeromobili in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..
13.1 Divieto di trasporto di merci pericolose in cabina passeggeri ed in cabina di pilotaggio
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che nessun collo, sovraimballaggio o contenitore contenente merce pericolosa, venga trasportato nella cabina passeggeri di un aeromobile o nella cabina di pilotaggio, salvo quanto diversamente previsto dal precedente Art. 5 e dalle T.I..
13.2 Separazione e segregazione
13.2.1 I colli gli imballaggi o i contenitori contenenti sostanze che possono reagire pericolosamente tra loro, non devono essere stivati in posizioni adiacenti o in posizioni che potrebbero consentire interazioni tra tali sostanze nel caso di perdite. Devono essere rispettati inoltre, come condizione minima, gli schemi di segregazione riportati nelle T.I., relativamente a colli, imballaggi o contenitori contenenti merci pericolose appartenenti a diverse classi.
13.2.2 I colli o gli imballaggi contenti sostanze velenose o infettive, non devono essere stivati insieme ad animali e/o sostanze alimentari destinate al consumo umano o animale, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I..
13.2.3 I contenitori di materiale radioattivo, devono essere stivati in modo tale da essere adeguatamente separati e distanziati da persone, animali vivi e pellicole fotografiche non sviluppate, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I., in ogni momento durante la loro permanenza a bordo degli aeromobili.
13.3 Protezione delle merci pericolose
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che i colli, gli imballaggi o i contenitori contenenti merci pericolose, quando imbarcati sugli aeromobili, vengano adeguatamente protetti da possibili danneggiamenti e fissati in maniera tale da prevenire qualsiasi movimento durante il volo che potrebbe cambiarne l’orientamento.
13.4 Caricamento a bordo di aeromobili cargo
Salvo quanto diversamente previsto dalle T.I., l’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che:
a) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori contenenti merci pericolose che mostrano l’etichetta “Cargo Aircraft Only”, vengano imbarcati solo su aeromobili cargo, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I.;
b) i colli, i sovraimballaggi o i contenitori di cui al precedente comma 13.4 a), fatta eccezione per i casi espressamente previsti nelle T.I., devono essere posizionati a bordo degli aeromobili in maniera tale che, durante il volo, essi possano essere ispezionati, maneggiati e, qualora le dimensioni ed il peso lo permettano, separati dal resto della merce da parte di un membro dell’equipaggio o altra persona autorizzata“.

Degno di nota è l’enunciazione espressa dall’art 14.1:
” Informazioni al comandante”
L’operatore aereo o il suo agente devono assicurare che al comandante dell’aeromobile sul quale è previsto vengano imbarcate merci pericolose, siano fornite, prima della partenza del volo, accurate e comprensibili informazioni scritte riguardanti le merci pericolose stesse, in accordo alle istruzioni contenute nelle T.I.“; dal 14.2.2 :“Le informazioni devono prevedere, tra l’altro, le istruzioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel caso d’incidente o inconveniente che coinvolga merci pericolose, in accordo a quanto previsto dalle T.I..” e dall’art. 14:4 e ss. “
14.4.1 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito
a) un incidente(1), oppure
b) un inconveniente grave(1) che potrebbe coinvolgere le merci pericolose trasportate,
deve fornire immediatamente, al servizio di emergenza che interviene per prestare assistenza e soccorso, le informazioni riguardanti le merci pericolose eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione di trasporto. Non appena le circostanze lo consentano, l’operatore aereo deve fornire le stesse informazioni all’ENAC e, ove applicabile, all’Autorità competente dello Stato in cui è occorso l’evento ed all’Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile.
14.4.2 L’operatore aereo il cui aeromobile abbia subito un inconveniente(1) deve, su richiesta dell’Autorità competente dello Stato in cui è occorso l’evento e/o su richiesta dell’ENAC, fornire immediate informazioni riguardanti le merci pericolose eventualmente imbarcate sull’aeromobile stesso, riportate sulla relativa documentazione di trasporto.
(1) Le definizioni di incidente, inconveniente grave ed inconveniente, riferiti ad un aeromobile, sono quelle riportate nel Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
14.4.3 Nel caso di incidente o inconveniente da merce pericolosa, occorso durante il volo o durante le operazioni a terra della merce pericolosa stessa (accettazione, movimentazione, imbarco/sbarco aeromobile), l’operatore aereo o il suo agente devono informare, entro 72 ore dall’accaduto, l’ENAC e, ove applicabile, l’Autorità competente dello stato estero dove si è verificato l’evento e l’Autorità dello Stato di registrazione dell’aeromobile. Nel caso di incidente da merce pericolosa, l’informazione deve essere inoltrata col metodo più rapido possibile.
14.4.4 Le informazioni di cui al precedente paragrafo 14.4.3, oltre alla descrizione dell’accaduto e delle conseguenze sulle persone, sull’aeromobile e sulle proprietà, devono includere:
a) il proper shipping name,
b) la classe di appartenenza,
c) i rischi sussidiari per i quali è richiesta specifica etichettatura,
d) il gruppo di compatibilità per la classe “1”,
e) l’indice di trasporto nei casi di materiale radioattivo e l’indice critico di sicurezza nel caso di materiale fissile.
f) la quantità e la posizione a bordo dell’aeromobile della merce pericolosa trasportata (nel caso di incidente o inconveniente occorso a bordo dell’aeromobile).
14.5 Informazioni in caso di emergenza in volo
Nel caso di emergenza in volo di un aeromobile che trasporta merci pericolose, le informazioni previste dal precedente paragrafo 14.4.4, lettere da a) ad e), devono essere comunicate dal comandante, qualora la situazione di emergenza lo permetta, all’ente di controllo del traffico aereo per l’immediata comunicazione alle autorità aeroportuali competenti, allo scopo di adottare, a terra, le necessarie precauzioni per minimizzare le eventuali conseguenze derivanti dall’emergenza stessa.
14.6 Notifica di merci pericolose non dichiarate o mal dichiarate
14.6.1 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’ENAC e, ove applicabile, all’Autorità competente dello Stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non dichiarata o mal dichiarata rispetto ai requisiti del presente Regolamento ed alle T.I., trovata tra le merci ordinarie, inclusa la posta.
14.6.2 L’operatore aereo o il suo agente devono notificare all’Autorità competente dello stato dove si è verificato l’evento, tutti i casi di merce pericolosa non permessa dalle T.I., trovata all’interno dei bagagli dei passeggeri.
14.6.3 Le notifiche di cui ai precedenti paragrafi 14.6.1 e 14.6.2, devono essere inoltrate entro 72 ore dalla scoperta dell’evento, salvo circostanze eccezionali che impongano un tempo maggiore.

La normativa di cui in oggetto affronta anche la tematica dell’addestramento specifico per gli operatori interessati dal trasporto di merci pericolose; infatti, l’art. 15 del suindicato Regolamento, stabilisce che:
15.1 L’operatore aereo e il suo agente devono stabilire e mantenere aggiornati, adeguati programmi di addestramento iniziali e ricorrenti, per tutto il personale coinvolto nel trasporto aereo di merci pericolose in funzione della specifica mansione e in accordo ai requisiti previsti dalle T.I..
15.2 L’obbligo dei programmi di addestramento di cui al precedente paragrafo 15.1, per quanto applicabile, riguarda anche gli operatori aerei nazionali in possesso di COA che non hanno l’approvazione per il trasporto di merci pericolose per via aerea.
15.3 I programmi di addestramento di cui ai precedenti paragrafi 15.1 e 15.2 devono essere approvati dall’ENAC.
15.4 Gli speditori (shipper), gli spedizionieri di merci pericolose destinate al trasporto per via aerea, le imprese di sicurezza (security) ed il relativo personale devono prevedere lo sviluppo e l’effettuazione di programmi di addestramento iniziali e ricorrenti in funzione della specifica mansione e secondo quanto previsto dalle T.I..
15.6 Le registrazione dei corsi effettuati e delle valutazioni devono essere conservate e rese disponibili a richiesta dell’ENAC.




Possiamo affermare che tale norma regolamentare, applicabile al lavoro aereo privato e quindi, anche al lavoro aereo con Sapr/apr (equiparati agli aeromobili), norma in modo preciso, limiti, competenze, eccezioni e obblighi per i committenti e gli operatori.
Tale regolamento menziona espressamente il lavoro aereo nel settore agricolo (art. 5 lett. F: vengano utilizzate per lo spargimento in volo in attività agricole, forestali o di controllo dell’inquinamento); nessun riferimento, invece, al trasporto di materiale infiammabile.
Riguardo a quest’ultimo, si dovrà, a parere di chi scrive, comunque, rifarsi ai limiti, alle prescrizioni e alla richieste di autorizzazioni, così come prescritte nella normativa di cui sopra, attenendosi in modo ferreo ai parametri descritti dai famosi “TI”( Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) , vedasi al riguardo, il seguente link: https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx.
Chiaro, infine, sembra definire questo tipo di lavoro aereo, operazione specializzata critica con la conseguente necessità dell’invio di una richiesta di autorizzazione all’Enac, specificatamente dichiarata, e dal suindicato Regolamento, competente ad autorizzare il lavoro aereo consistente nel trasporto di oggetti pericolo

Avv. Danilo De Nigris
Studio Legale
De Cicco – Fierro- De Nigris
NAPOLI- Via De Pretis 88
BENEVENTO – Viale Principe di Napoli, 7
Tel: 0824 21544






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